Accesso Civico

Come esercitare il diritto di accesso civico, a chi rivolgersi in caso di ritardo o mancata risposta

L’accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Consorzio ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale ed è disciplinato dall’art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto riportato.

 

La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

 

Il Responsabile della Trasparenza, e per lui il delegato all’accesso civico, ha l’obbligo di provvedere entro 30 giorni.

 

Persona delegata all’accesso civico:

 

La richiesta

La richiesta può essere presentata usando il modulo 1 allegato:

- tramite posta elettronica all’indirizzo di posta: pietropaolo.desimone@sannioalifano.it

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Consorzio: sannioalifano@pec.it

- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Viale della Libertà, 61 - 81016 – Piedimonte Matese (CE)

- tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Consorzio.

 

Contatti

Per avere informazioni o effettuare ulteriori segnalazioni scrivere al seguente indirizzo:

- info@sannioalifano.it

- tel. +39 0823/911446

 

Soggetto con potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta (Art. 5, comma 4, d.lgs. 33/2013)

Il soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo è l'Avv. Pietro Paolo De Simone, responsabile della Trasparenza, che provvederà a trasmettere l’istanza di conclusione del procedimento al responsabile dell’accesso civico e contestualmente al cittadino richiedente.

 

Il Responsabile per la trasparenza (Art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013) Il Responsabile per la Trasparenza è l'Avv. Pietro Paolo De Simone.

 

La richiesta di intervento sostitutivo dovrà essere presentata con il modulo 2 allegato e inoltrata, a scelta, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

sannioalifano@pec.it

pietropaolo.desimone@sannioalifano.it

 

Decreto legislativo n. 33/2013 – Art. 5 “Accesso civico”

1) L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2) La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 che si pronuncia sulla stessa.

3) L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4) Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5) La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6) La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’ articolo 43, comma 5

 

Per approfondire…

L’accesso civico è un diritto diverso e ulteriore rispetto al diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990.

 

Non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente; e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che l’Amministrazione fornisca e pubblichi gli atti, i documenti e le informazioni per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sul sito internet istituzionale.

 

Il diritto di accesso “ordinario” è invece sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata, che si basi su un interesse qualificato e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione delle copie dei documenti.

 

La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza o suo delegato, che ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa.

 

Il Responsabile, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o delle informazioni oggetto della richiesta nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito entro 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

 

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.